VINCOLO, CONTRATTI E PREMI – STAGIONE 2025/2026

24 Giugno 2025

A partire dal primo luglio 2025 saranno introdotte delle novità.

Ricordiamo che Il vincolo sportivo è l’ obbligo che un atleta assume al momento del tesseramento con una società sportiva, che lo lega a quella società per una durata prestabilita.


Termine del vincolo sportivo in continuità di tesseramento al 1° Luglio 2023


Il Decreto Legge n.89 del 29 giugno 2024 ha cambiato nuovamente le carte in tavola, generando un po’ di caos organizzativo per le società.

Di fatto il Decreto ha prorogato fino al 30 giugno 2025 il termine del vincolo sportivo per i tesseramenti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, ovvero il 1° luglio 2023 e che sono in continuità di tesseramento a quella data.

Ecco la tabella riepilogativa dello scenario attuale

Calciatore nato fino al 30.06.2000si SVINCOLA il 30.06.2025
Calciatore nato dal 01.07.2000si SVINCOLA il 30.06.2025
(salvo tesseramento con nuova Società dalla Stagione
Sportiva 2023/2024)
Calciatore nato nel 2001si SVINCOLA il 30.06.2025
(salvo tesseramento con nuova Società dalla Stagione
Sportiva 2023/2024)
Calciatore nato nel 2002si SVINCOLA il 30.06.2025
(salvo tesseramento con nuova Società dalla Stagione
Sportiva 2023/2024)
Calciatore nato nel 2003si SVINCOLA il 30.06.2025
(salvo tesseramento con nuova Società dalla Stagione
Sportiva 2023/2024)
Calciatore nato nel 2005
Calciatore nato nel 2006
si SVINCOLA il 30.06.2026
(salvo non abbia stipulato un contratto di lavoro sportivo o apprendistato con nuova Società a partire dal 01.07.2025 ex art. 106 NOIF.

Di fatto il regime transitorio sta per andare a scadenza.

  • Per i tesseramenti sottoscritti prima del 1° luglio 2023, il vincolo sportivo resta valido fino al 30 giugno 2025.
  • Rimane solo per i nati dal 1° gennaio 2005 in poi, il cui vincolo può estendersi fino a giugno 2026, salvo stipula di un contratto.

Tipi di vincolo


Ricapitoliamo i tipi di vincoli che possiamo avere dopo l’entrata in vigore della riforma dello sport del 2023 e le modifiche di Giugno 2025.

Vincolo di tesseramento annuale: Questo tipo di vincolo ha la durata di una stagione sportiva e si applica ai calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “Giovani” che non hanno stipulato un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennale o un vincolo biennale.

Vincolo di tesseramento con Contratto di lavoro sportivo o apprendistato: Questo vincolo ha la durata di più stagioni sportive e coincide con la durata del contratto, si può applicare ai calciatori “giovani dilettanti” e “giovani di serie” che si tesserano con una società.

Vincolo biennale volontario; Dal 1° luglio 2025, i calciatori e le calciatrici

  • “Giovani dilettanti” (16–18 anni)
  • “Non professionisti” (dai 18 ai 20 anni)

potranno sottoscrivere un vincolo biennale volontario con la propria società sportiva.

Questo vincolo:

  • Ha durata massima di 2 stagioni sportive.
  • È rinnovabile fino a 3 volte, per un totale massimo di 6 anni complessivi.
  • Può essere sottoscritto solo con il consenso del calciatore.
  • È valido fino alla stagione in cui il calciatore compie 20 anni.

Inoltre, per ogni biennale sottoscritto, è previsto il pagamento del premio di formazione tecnica alle società che hanno formato il calciatore a partire dai 10 anni.

Vincolo derivante da contratto di lavoro sportivo: In questo caso, la durata del vincolo coincide con la durata del contratto stipulato. I contratti di lavoro sportivo possono essere a tempo determinato o indeterminato e possono prevedere la qualifica di “professionista”, “apprendista prof” o “apprendista professionalizzante”.

Vincolo derivante da contratto di apprendistato: Similmente al contratto di lavoro sportivo, la durata del vincolo coincide con la durata del contratto di apprendistato. Questo tipo di contratto è disponibile per i calciatori “non professionisti” e può essere finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.


Vincolo e Status dei Calciatori


Vediamo nel dettaglio le nuove modalità di Vincolo e quando entrano in gioco. Occorre partire dallo status in cui si trovano in giocatori per destreggiarsi nelle nuove norme.

Giocatori “Giovani” (8-16 anni)

  • E’ vincolato alla società per la quale è tesserato solo per un anno. Al termine della stagione si svincola di diritto.
  • In caso di firma di un contratto di apprendistato la durata del vincolo coincide con la durata del contratto.

Giocatori “Giovani Dilettanti” (16-18 anni)

I vincoli previsti sono :

  • Vincolo annuale che dura una stagione sportiva, in assenza di altri accordi con la società.
  • Vincolo biennale volontario (dal 1° luglio 2025).
  • Vincolo per lavoro sportivo:
    • Se il calciatore firma un “contratto di apprendistato ” o un contratto di lavoro sportivo il vincolo dura quanto la durata del contratto. In ogni caso non può durare più di 3 anni.
    • Questa durata massima è comprensiva di più contratti stipulati dallo stesso calciatore.

Giocatori “Non Professionisti” (dai 18 anni)

Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D.

I vincoli previsti sono :

  • Vincolo annuale che dura una stagione sportiva, in assenza di altri accordi con la società.
  • Vincolo biennale volontario (dal 1° luglio 2025) se sottoscritto entro il 20 anno di età.
  • Vincolo per lavoro sportivo
    • Possono instaurare rapporti di lavoro sportivo sotto forma di contratti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
    • Possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore.
    • Sottoscrivere contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
    • La durata del vincolo corrisponde a quella del contratto per lavoro sportivo.
      • non può durare più di 5 anni.
      • Questa durata massima è comprensiva di più contratti stipulati dallo stesso calciatore.

Giocatori “Giovani di Serie” (14-19 anni che si tessera per una società di una Lega professionistica.)

  • Prima dei 15 anni: se acquisisce la qualifica di “giovane di serie” prima di compiere 15 anni, il calciatore/calciatrice è vincolato/a alla società per due stagioni sportive.
  • Dopo i 15 anni: se acquisisce la qualifica dopo il compimento dei 15 anni, il calciatore/calciatrice è vincolato/a alla società per una sola stagione sportiva.
  • Contratto di Apprendistato: In entrambi i casi, se il “giovane di serie” ha sottoscritto un contratto di apprendistato (per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore), la durata del vincolo coincide con la durata del contratto.
  • Senza Contratto di Apprendistato: La società ha il diritto di stipulare con il “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, il primo contratto di apprendistato professionalizzante della durata massima di tre anni, che comunque non può scadere oltre la stagione sportiva in cui il calciatore compie 19 anni. Questo diritto può essere esercitato dalla società solo nell’ultimo mese di durata del tesseramento.
  • Possibilità di Contratto Professionistico: Al compimento dei 16 anni e se non tesserati a titolo temporaneo, i “giovani di serie” possono stipulare un contratto professionistico. Inoltre, acquisiscono il diritto alla qualifica di “professionista” e alla stipula del relativo contratto se, nella stessa stagione sportiva e con la stessa società, partecipano ad un determinato numero di gare di campionato o Coppa Italia: almeno 10 in Serie A, 12 in Serie B, 15 in Serie C o 15 in Serie A Femminile

Tipi di contratto stipulabili dai giocatori


I calciatori possono stipulare due tipi di contratti: contratti di lavoro sportivo e contratti di apprendistato.

I contratti di lavoro sportivo regolano i rapporti economici e normativi tra le società e i calciatori.

  • Si tratta di contratti di lavoro a tempo determinato.
  • I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti con i calciatori professionisti o apprendisti professionisti devono essere conformi ai contratti tipo previsti dai rispettivi accordi collettivi.
  • I contratti di lavoro sportivo possono avere una durata massima di cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni e di tre stagioni sportive per i calciatori minorenni.
  • I contratti di lavoro sportivo garantiscono ai tesserati tutele in materia di retribuzione, assicurazione contro gli infortuni, trattamento previdenziale e assistenziale

I contratti di apprendistato regolano i rapporti economici e normativi tra le società e i calciatori delle categorie “giovani”, “giovani dilettanti”, “giovani di serie”, “apprendisti prof” e “non professionisti”.

  • Si tratta di contratti di lavoro a tempo determinato che hanno lo scopo di favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del calcio professionistico, fornendo loro la possibilità di conciliare l’attività sportiva con l’apprendimento di un mestiere o la prosecuzione degli studi.
  • Anche i contratti di apprendistato devono essere conformi ai contratti tipo previsti dai rispettivi accordi collettivi.
  • I contratti di apprendistato possono avere una durata massima di cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni e di tre stagioni sportive per i calciatori minorenni.
  • La durata del tesseramento coincide con la durata del contratto di apprendistato.
  • I contratti di apprendistato devono essere depositati dalla società contestualmente alla richiesta di tesseramento del calciatore.

Nuovi tipi di PREMI DI TESSERAMENTO E FORMAZIONE TECNICA


La riforma ha introdotto nuove regole per i premi di tesseramento e formazione tecnica.

Premio di tesseramento

  • Questo premio si applica ai calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti”.
  • Ogni volta che un calciatore di queste categorie si tessera con una nuova società, la società deve pagare un premio alle società della Lega Nazionale Dilettanti per le quali il calciatore era stato precedentemente tesserato.
  • L’importo del premio varia a seconda della categoria della nuova società ed è dovuto per ogni nuovo tesseramento annuale fino al termine della stagione sportiva in cui il calciatore compie 20 anni.

Premio di formazione tecnica

  • Questo premio spetta a tutte le società che hanno contribuito alla formazione di un calciatore, dalla stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni fino alla stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni.
  • Il premio è dovuto nel momento in cui il calciatore firma il suo primo contratto biennale come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, oppure quando firma il suo primo contratto di apprendistato professionalizzante, o ancora, il suo primo contratto di lavoro sportivo, sia da professionista che da dilettante.
  • L’importo del premio è calcolato sulla base di un “valore base” stabilito dalla FIGC, moltiplicato per un “coefficiente categoria” che varia a seconda della categoria della società con cui viene firmato il contratto. Tale importo (“Premio Totale”) viene poi diviso tra tutte le società che hanno formato il calciatore, in proporzione alla durata del loro tesseramento.
  • La quota spettante alle società dilettantistiche è raddoppiata se il calciatore firma il suo primo contratto con una società professionistica.

Prendi visione dei nuovi tesseramenti e nuovi premi

La riforma ha eliminato i premi di “preparazione e promozione” e il premio di “addestramento e formazione tecnica”. Al loro posto, è stata introdotta l’ “indennità di preparazione”, che spetta alle società che hanno formato un calciatore che, entro i 21 anni, firma il suo primo contratto da professionista con una nuova società dopo aver rifiutato un’offerta dalla società con cui era tesserato come “giovane di serie”.

Dal 1 Luglio 2025 dovrebbe essere disponibile il “programma di calcolo automatico” dei premi di tesseramento e formazione tecnica.

Tutti i premi maturati nella Stagione Sportiva 2023/2024 dovevano essere richiesti entro il 30.06.2025, ma il termine è stato prorogato al 31.12.2025 per permettere a tutte le Società di farne richiesta attraverso la nuova procedura informatica.

TABELLA PREMI in vigore dal 1° Luglio 2025 (con aumento degli importi rispetto al 2024/2025)

Serie D650 Euro
Eccellenza500 Euro
Promozione350 Euro
Prima Categoria250 Euro
Seconda Categoria150 Euro
Terza CategoriaNon dovuto

Svincolo


I calciatori possono essere svincolati in alcuni casi.

  • Svincolo per rinuncia (Art. 107): La società rinuncia al giocatore e lo svincola. Lo svincolo è possibile in due periodi dell’anno: Dal 1 Luglio al 14 Luglio e dal 1 dicembre al 14 dicembre.
  • Svincolo per accordo (Art. 108): E’ un accordo tra società e giocatore che permette al giovane dilettante di svincolarsi automaticamente al termine della stagione (30 giugno).
  • Svincolo per inattività (Art. 109): Il calciatore che dopo quattro giornate dall’inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere alla Federazione lo svincolo per inattività.

E’ bene prendere visione con attenzione gli articoli delle NOIF in quanto ogni anno emergono eccezioni e casi particolari.

Integrare la lettura con l’articolo
“AGGIORNAMENTO NOIF ART. 31, 32 e 32 BIS (VINCOLO SPORTIVO)“
e la legge che porterà all’abrogazione del vincolo sportivo nel corso del 2023/2024.
LEGGE SUL LAVORO E ABOLIZIONE VINCOLO SPORTIVO