Con la riforma dello sport e la modifica delle NOIF, il vecchio premio preparazione lascia il posto a due nuovi premi
Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.
Secondo quanto specificato nel’Art.96 Premio di Tesseramento delle NOIF :
Il Premio di Tesseramento è dovuto ogni volta che un calciatore viene tesserato annualmente come:
purché nella stagione precedente fosse tesserato annualmente presso una società della LND.
In pratica, ogni volta che un ragazzo passa da una società all’altra con tesseramento annuale, la nuova società deve riconoscere un premio alla società (o alle società) che lo hanno formato negli anni precedenti.
In relazione alla categoria in cui milita la Società, il premio di tesseramento dovuto per ogni singolo tesseramento annuale è il seguente:
| Categoria | Importo |
|---|---|
| Serie D | 650 Euro |
| Eccellenza | 500 Euro |
| Promozione | 350 Euro |
| Prima Categoria | 250 Euro |
| Seconda Categoria | 150 Euro |
| Terza Categoria | Non dovuto |
Pagano il premio le società che tesserano annualmente un calciatore tra i 16 e i 20 anni. La norma è molto chiara: il premio è dovuto fino alla stagione sportiva del compimento dei 20 anni.
Se il calciatore cambia società nella stessa stagione, anche la seconda società paga il premio, ma solo la differenza rispetto alla categoria della prima.
Esempio. Le società D e C che tesserano l’atleta come Giovane Dilettante pagheranno un premio di 250 Euro ciascuna, la Società A pagherà 350 Euro all’anno (totale 700 Euro), mentre la società B non dovrà pagare nessun premio.

Hanno diritto al premio le cinque società che hanno tesserato il calciatore nelle cinque stagioni antecedenti quella del compimento dei 16 anni, cioè le stagioni degli 11, 12, 13, 14 e 15 anni.
La ripartizione è semplice: 20% per ogni stagione, indipendentemente dalla durata del tesseramento (basta che copra l’intera stagione sportiva).
Esempio l’atleta ha giocato da 11 anni a 15 anni nelle squadre D, C, B e A. Il premio di tesseramento andrà riconosciuto a tutte. Alla squadre D,C,B andrà il 20% ciascuna, mentre alla squadra A andrà il 40%.

Il tesseramento deve coprire un’intera stagione sportiva, cioè:
Se il ragazzo viene svincolato prima del 30 giugno, quella stagione non genera premio.
La normativa FIGC prevede alcune esclusioni:
Il diritto al premio si prescrive al termine della stagione successiva a quella in cui è maturato: per i premi maturati nel 2023/2024 la scadenza è stata il 28 febbraio 2026
Sono debitrici le società che effettuano un tesseramento annuale di un calciatore tra i 16 e i 20 anni, con status giovane dilettante o non professionista, successivo a un tesseramento annuale LND nella stagione sportiva precedente.
Sono creditrici le cinque società che hanno tesserato il calciatore nelle stagioni corrispondenti agli 11, 12, 13, 14 e 15 anni. Per ciascuna di queste stagioni viene riconosciuta una quota pari al 20% del premio.
La formulazione del premio è spiegata nell’Art.99 delle NOIF:
Il Premio di Formazione Tecnica è diverso dal Premio di Tesseramento: si applica una sola volta, in occasione del primo evento “qualificante” nella carriera del calciatore.
Gli eventi che fanno scattare il premio sono:
Questi eventi possono avvenire in alternativa o in successione, anche non continuativa.
Hanno diritto al premio tutte le società che hanno tesserato il calciatore:
Le società professionistiche non sono creditrici se la società debitrice è dilettantistica.
Il valore del premio è parametrato in base ad un valore base stabilito annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e un coefficiente associato alla categoria della società che stipula il contratto di lavoro sportivo.
Premio totale in caso di contratto = Valore Base x Coefficiente x Anni di contratto
Premio totale in caso di tesseramento biennale = Valore Base x Coefficiente x 2.
Proviamo a fare un esempio

| Terza Categoria | 1 |
| Seconda Categoria | 2 |
| Prima Categoria | 3 |
| Promozione | 4 |
| Eccellenza | 5 |
| Serie D | 6 |
Non tutte le situazioni danno diritto al Premio di Formazione Tecnica. La normativa FIGC individua infatti alcuni casi specifici in cui il premio non matura, anche se il calciatore ha avuto un percorso giovanile regolare.
Per cominciare, non generano alcun premio i contratti di apprendistato “d’autorità” relativi alla stagione sportiva 2023/2024: si tratta di quei contratti attivati automaticamente per effetto della riforma, senza una reale scelta della società o del calciatore. Allo stesso modo, non sono considerati validi ai fini del premio i tesseramenti biennali da “Giovane di Serie” effettuati nel breve periodo tra il 1° luglio e il 3 agosto 2023, una finestra transitoria che la FIGC ha escluso dal meccanismo premiale.
Un’altra esclusione importante riguarda le società professionistiche: quando il premio è dovuto da una società dilettantistica, le società professionistiche presenti nel percorso giovanile del calciatore non vengono conteggiate come formatrici e quindi non ricevono alcuna quota. Se invece una delle società presenti nel percorso risulta inattiva, la quota corrispondente non viene persa, ma deve essere versata direttamente alla FIGC.
Infine, per maturare il diritto al premio è necessario che il calciatore abbia trascorso almeno 60 giorni presso la società formatrice. Le stagioni in cui il tesseramento è stato più breve non vengono considerate valide ai fini della ripartizione.
Come per il Premio di Tesseramento, anche il Premio di Formazione Tecnica ha una scadenza entro la quale deve essere richiesto. Per i premi maturati nella stagione sportiva 2023/2024, la FIGC ha fissato la data ultima al 28 febbraio 2026: oltre questo termine, il diritto decade
Si consiglia la lettura degli Art. 96 e Art. 99 delle NOIF. Li puoi raggiungere usando i bottoni sotto.